Direttore e direzione dei lavori - responsabilità - Direttore dei lavori - Obbligazioni relative - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9572 del 09/04/2024 (Rv. 670708-01)
Contenuto - Responsabilità per vizi o difformità dell’opera appaltata - Omessa emanazione di direttive tecniche relative alla modalità di realizzazione delle opere - Sussistenza - Aspetti materiali marginali e meramente operativi dell’esecuzione delle stesse - Esclusione - Fattispecie.
Tra le obbligazioni del direttore dei lavori rientrano l'accertamento della conformità della progressiva realizzazione dell'opera al progetto e delle modalità della sua esecuzione al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi; pertanto, non si sottrae alla responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il professionista che omette di impartire direttive tecniche relative alle modalità di realizzazione delle opere, salvo che si tratti di operazioni elementari e marginali e di aspetti meramente operativi dell'esecuzione delle stesse. (Nella fattispecie, relativa a vizi da risalita di umidità, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità del direttore dei lavori, perché tra i suoi compiti rientra anche impartire espresse direttive tecniche sulla necessità di applicare una guaina protettiva sul solaio di fondazione e sui tramezzi interni dei fabbricati in costruzione, implicando una scelta di carattere tecnico-professionale, da operarsi in base alle caratteristiche degli edifici da realizzare ed alle caratteristiche, anche geologiche, del sottostante terreno).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9572 del 09/04/2024 (Rv. 670708-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1655, Cod_Civ_art_2230