Rovina e difetti di cose immobili (responsabilità del costruttore) - Azione risarcitoria ex art. 1669 c.c. - Termine decennale dal compimento dell'opera - Attinenza all'evidente pericolo di rovina o a gravi difetti - Sussistenza.
Ai fini della proponibilità dell'azione risarcitoria ex art. 1669 c.c. in caso di rovina o gravi difetti di cose immobili destinate a durare nel tempo, il termine decennale previsto da tale norma attiene al verificarsi delle condizioni di fatto che manifestano con evidenza il pericolo di rovina o i gravi difetti dell'opera.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 11906 del 03/05/2024 (Rv. 671480-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1669