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Corrispettivo - pagamento - dell'opera - nozione - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 12115 del 06/05/2024 (Rv. 671487-01)

Volontà delle parti di concludere un contratto atipico aleatorio - Esclusione in base alle emergenze di causa - Interpretazione del contratto - Diritto al corrispettivo dell'appaltatore - Negazione - Esclusione.

Il contratto d'appalto prevede la prestazione di un'opera, con organizzazione dei mezzi e assunzione del rischio, verso pagamento di un corrispettivo, cosicché, ove dalle emergenze di causa non consti che le parti, nonostante il nomen iuris, abbiano inteso concludere un contratto atipico aleatorio, l'espressione che potrebbe avere più sensi deve essere interpretata escludendo che all'appaltatore possa essere negato il diritto al corrispettivo, ove abbia adempiuto alla propria obbligazione.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 12115 del 06/05/2024 (Rv. 671487-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1655, Cod_Civ_art_1369