Sostituzione consensuale del regolamento contrattuale - Termine di consegna e penale per il ritardo originariamente pattuiti - Conseguenze - Onere della prova.
In tema di appalto, la richiesta di notevoli e importanti variazioni delle opere, avanzata in corso di esecuzione dei lavori dal committente, comporta la sostituzione consensuale del regolamento contrattuale e il venir meno del termine di consegna e della penale per il ritardo originariamente pattuiti; l'efficacia della penale è tuttavia conservata se le parti fissano di comune accordo un nuovo termine mentre, in mancanza, grava sul committente, che intenda conseguire il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera, l'onere di fornire la prova della colpa dell'appaltatore.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 12396 del 07/05/2024 (Rv. 671492-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1659, Cod_Civ_art_1661, Cod_Civ_art_1382