Fattura emessa dall’appaltatore - Idoneità a provare l’ammontare del credito - Esclusione - Contabilità del direttore dei lavori - Idoneità a provare dell’ammontare del credito - Condizioni.
Non costituiscono idonea prova dell'ammontare del credito dell'appaltatore per il proprio compenso le fatture dallo stesso emesse, trattandosi di documenti fiscali provenienti dalla parte stessa, né la contabilità redatta dal direttore dei lavori (o dallo stesso appaltatore), salvo che, con riferimento a quest'ultima, risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente e che questi l'abbia accettata senza riserve.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 14399 del 23/05/2024 (Rv. 671363-02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1655, Cod_Civ_art_1657, Cod_Civ_art_2697