Art. 2504 bis cod civ. come modificato dal d.lgs. n. 6 del 2003 - Interruzione del processo - Esclusione.
A seguito dell'entrata in vigore del novellato art. 2504-bis cod. civ., la fusione di società, in pendenza di una causa della quale sia parte la società fusa od incorporata, non determina l'interruzione del processo, né quindi la necessità di riassumerlo nei confronti della società incorporante o risultante dalla fusione.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10653 del 03/05/2010