Costituzione - atto costitutivo - modificazioni - fusione - In genere.
La devoluzione del patrimonio residuo di cui all'art. 11, comma 5, della l. n. 59 del 1992, come interpretato dall'art. 17 della l. n. 388 del 2000, si applica anche alle fusioni riguardanti banche di credito cooperativo, operando l'obbligo anche con riferimento vicende societarie nelle quali manchi una liquidazione, dovendosi altresì ritenere manifestamente infondata la questione di costituzionalità menzionate del menzionato art. 17 della l. n. 388 del 2000 sotto il profilo della ragionevolezza, in quanto scelta discrezionale del legislatore volta a bilanciare finalità contrastanti: garantire, mediante le fusioni, la stabilità del sistema creditizio e tutelare e promuovere la mutualità.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16329 del 04/08/2016