Escussione preventiva del patrimonio sociale
Società - di persone fisiche (nozione, caratteri, distinzioni) - società in nome collettivo (nozione, caratteri, distinzioni)- norme applicabili - rapporti con i terzi - mancata registrazione - responsabilità dei soci - escussione preventiva del patrimonio sociale - beneficio limitato alla fase esecutiva - azione di cognizione - ammissibilità. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 25378 del 12/10/2018
>>> Il beneficio d'escussione previsto dall'art. 2304 c.c. ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società,ma non impedisce allo stesso creditore d'agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest'ultimo, sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 25378 del 12/10/2018