Amministrazione disgiuntiva
Società - di capitali - società a responsabilità limitata (nozione, caratteri, distinzioni) - organi sociali - amministrazione - in genere - amministratori di s.r.l. - regime anteriore alla riforma del d. lgs. n. 6 del 2003 - modello organizzativo dell’amministrazione disgiuntiva - incompatibilità con la contemporanea presenza di un consiglio di amministrazione - esclusione - ragioni - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 27761 del 31/10/2018
>>> In tema di società a responsabilità limitata, nel regime anteriore alla riforma di cui al d. lgs. n. 6 del 2003 il modello organizzativo dell'amministrazione disgiuntiva non era incompatibile con la contemporanea presenza di un consiglio di amministrazione, potendo tale organo utilmente svolgere funzioni di trasmissione e raccolta delle informazioni, coordinamento decisionale e controllo sull'operato dei singoli amministratori, salva la possibilità, in caso di divergenza di opinioni, di riportare le decisioni in assemblea o di far operare misure di tutela esterna, quale la denunzia all'autorità giudiziaria ex art. 2409 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in un caso di s.r.l. il cui atto costitutivo prevedeva la presenza di un consiglio di amministrazione, ma un regime di amministrazione disgiuntiva, aveva ugualmente ravvisato la responsabilità per "culpa in vigilando" di uno dei due amministratori per omesso controllo sull'operato illecito dell'altro amministratore).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 27761 del 31/10/2018