Società a responsabilità limitata (nozione, caratteri, distinzioni) - in genere - recesso del socio di s.r.l. trasformata in s.p.a
Società - di capitali - società a responsabilità limitata (nozione, caratteri, distinzioni) - in genere - recesso del socio di s.r.l. trasformata in s.p.a - disciplina "ante" trasformazione ex art. 2473 c.c. - applicabilità - fondamento - disciplina del recesso del socio di s.p.a. - applicazione analogica - esclusione - ragioni - ricorso ai principi della buona fede contrattuale - ammissibilità - conseguenze – fattispecie - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 28987 del 12/11/2018
In caso di recesso del socio di s.r.l. esercitato successivamente alla trasformazione in s.p.a., in considerazione del rafforzamento della tutela del diritto al disinvestimento dei soci di minoranza, rispetto a quella della stabilità del vincolo associativo, dovuto alle nuove caratteristiche personalistiche del tipo societario della s.r.l. configurato dalla riforma del 2003, la disciplina del diritto di recesso è quella dettata per le s.r.l. dall'art. 2473, comma 2, c.c. che non prevede termini di decadenza, essendo contrario alla lettera del comma 1 della citata norma, nonché alla "ratio legis" e alla buona fede, assoggettare il socio dissenziente ai ridotti termini di esercizio del recesso fissati per le s.p.a. dall'art. 2437 bis c.c., da ritenersi non applicabile analogicamente per la diversità di presupposti del recesso nei due tipi societari; pertanto, in detta ipotesi, il diritto di recesso del socio va esercitato nel termine previsto nello statuto della s.r.l., prima della sua trasformazione in s.p.a., e, in mancanza di detto termine, secondo buona fede e correttezza, quali fonti di integrazione della regolamentazione contrattuale, dovendo il giudice del merito valutare di volta in volta le modalità concrete di esercizio del diritto di recesso e, in particolare, la congruità del termine entro il quale il recesso è stato esercitato, tenuto conto della pluralità degli interessi coinvolti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimo il recesso dei soci della s.r.l. trasformata in s.p.a., il cui statuto sociale era stato approvato nel 1987 senza previsione delle modalità di recesso, comunicato, in concreto non entro il termine di 15 giorni previsto per le s.p.a. dall'art. 2437 bis c.c. ma poco oltre i 60 giorni).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 28987 del 12/11/2018