Tutela penale in materia di società e di consorzi
Società - tutela penale in materia di società e di consorzi - amministratori giudiziari e commissari governativi - Aziende sottoposte ad amministrazione giudiziaria ex d.lgs. n. 159 del 2011 - Poteri del giudice delegato e dell'amministratore giudiziario - Designazione, sostituzione e revoca dei componenti degli organi di controllo - Esclusione - Fondamento
In caso di amministrazione giudiziaria di azienda ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011 (cd. codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), gli atti di straordinaria amministrazione - quali la designazione, sostituzione e revoca dei componenti degli organi di controllo (collegio sindacale, revisore dei conti, consiglio di sorveglianza) - non rientrano nei poteri del giudice delegato e dell'amministratore giudiziario, atteso che la disciplina di cui al citato decreto evidenzia (in particolare, agli artt. da 35 a 44), peraltro del tutto coerentemente con i principi codicistici che regolano i rapporti tra organi deliberativi e di amministrazione nelle società, che il giudice delegato ha sostanzialmente compiti di direzione e controllo della procedura e che l'amministratore giudiziario, dal suo canto, è dotato di poteri strettamente legati all'ordinaria gestione e conservazione del patrimonio.
Corte Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 19583 del 19/07/2019 (Rv. 654835 - 02)