Negozi giuridici - fiduciari - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22903 del 13/09/2019 (Rv. 655416 - 01)
Intestazione fiduciaria di partecipazioni societarie - Natura - Interposizione reale di persona - Conseguenze - Rilevanza nei rapporti obbligatori tra fiduciante e fiduciario - Sussiste - Incidenza nei rapporti con la società e gli altri soci - Esclusione - Fattispecie.
L'intestazione fiduciaria di partecipazioni societarie, pur prevedendo l'obbligo del fiduciario di trasferirle successivamente al fiduciante, non riguarda il rapporto sociale, originando un'ipotesi di interposizione reale di persona, in virtù della quale l'interposto acquista la titolarità delle azioni o delle quote e, sebbene sia tenuto ad osservare un determinato comportamento convenuto in precedenza con il fiduciante nei rapporti interni con lui, tale obbligo, pur potendo incidere sulle concrete modalità di esercizio dei diritti sociali e di adempimento dei correlati doveri, non comporta alcun effetto nei rapporti con la società o gli altri soci, nei confronti dei quali viene in considerazione esclusivamente la titolarità formale della partecipazione. (La S.C. ha espresso il principio in giudizio in cui risultava controversa l'applicabilità della clausola compromissoria, prevista per le controversie tra la società ed i soci o tra questi ultimi, e di cui ha escluso la vigenza nel caso di specie, poiché la lite atteneva al rapporto interno tra il fiduciario, intestatario delle partecipazioni, ed il fiduciante, in quanto una simile controversia non riguarda il rapporto sociale, mero presupposto, estraneo alla materia del contendere).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22903 del 13/09/2019 (Rv. 655416 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1705