Intermediazione finanziaria - Doveri dei sindaci - Cass. n. 14708/2020
Societa' - di capitali - societa' per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) - Organi sociali - collegio sindacale - doveri - Intermediazione finanziaria - Doveri dei sindaci - Obbligo di relazionare all'assemblea circa la "correttezza sostanziale" delle operazioni con parti correlate – Sussistenza- Sanzioni amministrative - applicazione .
In tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, sebbene non rientri tra i doveri dei sindaci interloquire sulla opportunità delle operazioni con parti correlate e sulle prospettive vantaggiose o meno delle stesse, cionondimeno i medesimi non possono limitarsi ad una verifica estrinseca del rispetto delle procedure legali, avendo l'obbligo di relazionare all'assemblea circa le criticità emerse per difetto di "correttezza sostanziale" delle dette operazioni e per mancanza di indipendenza dell”’advisor", risultante dalle emergenze, e la non conformità della procedura allo scopo di legge, che è quello d'impedire silenti "svuotamenti societari".
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 14708 del 10/07/2020 (Rv. 658472 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2391_2, Cod_Civ_art_2403, Cod_Civ_art_2429