Poteri dei legali rappresentanti di una società di persone - Cass. n. 14254/2020
Societa' - di persone fisiche (nozione, caratteri, distinzioni) - societa' in accomandita semplice (nozione, caratteri, distinzioni) - norme applicabili - soci accomandatari - amministrazione della societa' - Valutazione della pertinenza di un atto degli amministratori di una società all'oggetto sociale - Necessità di un accertamento caso per caso della strumentalità - Esclusione - Fondamento - Onere della prova a carico del terzo in ordine all'estraneità dell'atto all'oggetto sociale - Esclusione.
In tema di poteri dei legali rappresentanti di una società di persone, al fine di verificare se il compimento di un atto da parte dell'amministratore rientri o meno tra quelli consentiti dall'art. 2298 c.c., è sufficiente accertare che l’atto compiuto rientri tra quelli indicati nell'oggetto sociale, senza necessità di un accertamento caso per caso della effettiva strumentalità di questo atto rispetto a tale oggetto, atteso che, nel bilanciamento tra la tutela degli interessi della società e quella dell'affidamento dei terzi, siffatta indagine, oltre a presentarsi estremamente difficoltosa per il terzo, introdurrebbe elementi di persistente incertezza circa l'efficacia dei singoli atti. Ne consegue che, a fronte di un'espressa previsione statutaria, che indichi nell'oggetto sociale la possibilità per il legale rappresentante del compimento di un determinato atto, non dovrà essere il terzo a dimostrare l’effettiva pertinenza dell'atto all'oggetto sociale, ma sarà onere della società provare, che, a prescindere dalla formale previsione, l’atto compiuto è estraneo all'oggetto sociale. (Diff. N. 25409 del 2016, Rv. 642146-01).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 14254 del 08/07/2020 (Rv. 658314 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2298, Cod_Civ_art_2315, Cod_Civ_art_1936