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Impugnazione della delibera di approvazione del bilancio – Cass. n. 29325/2020

Societa' - di capitali - societa' per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) -bilancio - approvazione - Nullità della deliberazione - Impugnazione - Legittimazione - Socio-amministratore che ha partecipato alla redazione del bilancio – Irrilevanza - Fondamento.

In tema di bilancio di società di capitali, il socio-amministratore è legittimato a impugnare la delibera di approvazione del bilancio che egli stesso ha contribuito a redigere in qualità di componente dell'organo di gestione, per farne valere la nullità, tenuto conto che non è prevista, in relazione a tale evenienza, alcuna restrizione al diritto di impugnazione e che la parte, esercitando funzioni e ruoli distinti (quello di socio e quello di amministratore), ben può esprimere due diverse valutazioni, senza violare il divieto di venire "contra factum proprium", promuovendo un'azione che, ai sensi dell'art. 2379 c.c., spetta a chiunque vi abbia interesse.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 29325 del 22/12/2020

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2379_1, Cod_Civ_art_2434_1

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2020