Società' semplice - scioglimento – Cass. n. 29108/2020
Società' - di persone fisiche (nozione, caratteri, distinzioni) - società' semplice - scioglimento - liquidazione - Cancellazione della società dal registro delle imprese - Estinzione - Mere pretese o crediti illiquidi - Trasferimento ai soci - Esclusione - Limiti - Credito risarcitorio da illecito extracontrattuale.
Il principio secondo il quale, per effetto dell'estinzione di una società di persone conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, l'oggetto della successione dei soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, è limitato ai diritti e beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, mentre non si estende alle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né ai diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), trova applicazione, con riguardo ai crediti risarcitori da illecito extracontrattuale, solo nell'ipotesi in cui la società, al tempo della cancellazione, fosse in grado, con l'ordinaria diligenza, di avere conoscenza non solo del danno ma anche del fatto illecito e della derivazione causale del primo dal secondo, mentre non opera nella contraria ipotesi in cui, pur essendovi già la percezione del pregiudizio economico, non era stata ancora accertata la sua riconducibilità al fatto illecito del terzo; ciò in quanto il fondamento del detto principio si ravvisa nella presunzione di una volontà dismissiva della società che non può prescindere dalla conoscenza o conoscibilità del diritto rinunciato.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 29108 del 18/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1100, Cod_Civ_art_2272, Cod_Civ_art_2312, Cod_Civ_art_2495