Organi sociali - collegio sindacale – Cass. n. 6027/2021
Societa' - di capitali - societa' per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) - organi sociali - collegio sindacale – retribuzione - Doveri di controllo dei sindaci - Carattere continuativo - Valutazione dell'adempimento per periodi distinti e separati – Possibilità - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.
In tema di società di capitali, l'adempimento dei doveri di controllo, gravanti sui sindaci per l'intera durata del loro ufficio, può essere valutato non solo in modo globale e unitario ma anche per periodi distinti e separati, come si desume dalla disciplina generale, contenuta nell'art. 1458, comma 1, c.c., riferita a tutti i contratti ad esecuzione continuata, pertanto, poiché l'art. 2402 c.c. prevede una retribuzione annuale in favore dei sindaci, è in base a questa unità di misura che l'inadempimento degli obblighi di controllo deve essere confrontato con il diritto al compenso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la statuizione di merito, che aveva escluso la retribuzione al sindaco per la sola annualità in cui erano state riscontrate gravi inadempienze, in assenza di specifiche contestazioni riguardanti gli altri anni di svolgimento dell'incarico).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6027 del 04/03/2021 (Rv. 660852 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1460, Cod_Civ_art_1458, Cod_Civ_art_2402, Cod_Civ_art_2403, Cod_Civ_art_2751_2