Societa' - di capitali - societa' per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) - bilancio - approvazione - Compenso degli amministratori - Invalidità del titolo di spesa - Deducibilità - Esclusione - Fondamento. Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone giuridiche (i.r.p.e.g.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - determinazione - detrazioni
In tema di redditi d'impresa, non è deducibile, per difetto dei requisiti di certezza e di oggettiva determinabilità dell'ammontare del costo di cui all'art. 109 T.U.I.R., la spesa sostenuta da una società di capitali per i compensi agli amministratori - non stabiliti nell'atto costitutivo - in mancanza di una esplicita delibera assembleare preventiva, che non può considerarsi implicita in quella di approvazione del bilancio né è ratificabile successivamente, stante la natura inderogabile degli artt. 2364 e 2389 c.c. (nel testo successivo al d.lgs. n. 6 del 2003).
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 5763 del 03/03/2021 (Rv. 660690 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2364_1, Cod_Civ_art_2389