Società' - fusione - effetti - Fusione - Società incorporata - Estinzione - Legittimazione attiva - Esclusione - Intervento della società incorporante - Ammissibilità - Effetti processuali.
La fusione per incorporazione estingue la società incorporata, che non può dunque iniziare un giudizio in persona del suo ex amministratore, ferma restando la facoltà per la società incorporante di spiegare intervento volontario in corso di causa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 c.p.c.; nondimeno, ove la fusione intervenga in corso di causa, non si determina l'interruzione del processo, esclusa "ex lege" dall'art. 2504 bis c.c.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 21970 del 30/07/2021 (Rv. 661864 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2501, Cod_Civ_art_2504 bis, Cod_Proc_Civ_art_105
Corte
Cassazione
21970
2021