Scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio – Cass. n. 22346/2021
Società' - di persone fisiche (nozione, caratteri, distinzioni) - società' semplice - scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio - Liquidazione della quota - Determinazione del valore con riferimento al momento dell'uscita del socio dalla società - Assenza di documentazione idonea a ricostruire siffatto valore a tale momento - Riferimento ad un criterio temporale diverso - Esclusione- Conseguenze.
Nel caso di scioglimento del rapporto sociale relativamente ad un socio, ai sensi dell'art. 2289, comma 2, c.c., questi ha diritto ad una somma di denaro che rappresenti il valore della quota da liquidarsi in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui il rapporto cessa; né esime dal rispetto di detto criterio temporale, in favore di un preteso criterio del "giorno più prossimo" ovvero - come nella specie - di quello del più vicino bilancio d'esercizio, l'assenza di documentazione in concreto idonea, dovendo in tal caso farsi ricorso a criteri sostitutivi, ancorché presuntivi.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22346 del 05/08/2021 (Rv. 662210 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2272, Cod_Civ_art_2289