Espulsione del socio lavoratore da parte del commissario governativo – Cass. n. 23727/2021
Società - di capitali - società cooperative (nozione, caratteri, distinzioni, tipi: a responsabilità limitata e non limitata) - capitale sociale - partecipazione dei soci - esclusione del socio - Cooperativa sociale assoggettata al regime del d.l. n. 36 del 1987, conv., con modif., dalla l. n. 452 del 1987 - Espulsione del socio lavoratore da parte del commissario governativo - Assenza dal lavoro - Condizioni - Fattispecie.
I soci delle società cooperative di cui al d.l. n. 36 del 1987, conv., con modif., dalla l. n. 452 del 1987, sono espulsi con atto dovuto del commissario governativo, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del medesimo decreto, ogniqualvolta risultino assenti dal lavoro senza giustificato motivo, e, in ogni caso, qualora l’assenza dal lavoro si sia protratta per un periodo superiore a quindici giorni, non applicandosi tale disposizione nel solo caso in cui l'assenza sia dovuta a motivi di salute, comprovati da apposito certificato rilasciato da medico del Servizio sanitario nazionale e fatto pervenire entro tre giorni al commissario. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto l'impugnazione della delibera di esclusione di un socio, la cui assenza dal lavoro era stata determinata dalla sottoposizione a detenzione domiciliare in esecuzione di una pena).
Corte di Cassazione, Sez. L -, Ordinanza n. 23727 del 01/09/2021 (Rv. 662151 - 01)