Svolgimento di un'attività sociale non consentita dalla legge – Cass. n. 24045/2021
Società - di capitali - società per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) - organi sociali - collegio sindacale - responsabilità - azione di responsabilità - Obbligo di controllo sull'amministrazione - Violazione dei doveri gestori - Svolgimento di un'attività sociale non consentita dalla legge - Omessa attivazione dei sindaci per evitare l'evento - Responsabilità - Condizioni
In tema di responsabilità dei sindaci per omesso controllo dello svolgimento di attività dannose da parte degli amministratori di società di capitali, non disponendo i sindaci di poteri di veto o di sostituzione rispetto all'organo amministrativo, il concetto di mancata produzione del danno, di cui all'art. 2407 cod. civ., va inteso nel senso che è necessario che l’attività di vigilanza dei sindaci sia sempre improntata alla tempestiva segnalazione agli organi competenti del pericolo di danno derivante dalla condotta degli amministratori, in modo da porre in essere le condizioni legali per l'eliminazione preventiva, o comunque l'attenuazione, dei danni conseguenti alla cattiva condotta gestoria.
Corte di Cassazione, Sez. 1 -, Sentenza n. 24045 del 06/09/2021 (Rv. 662387 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2403, Cod_Civ_art_2407
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Cassazione
24045
2021