Società' - trasformazione - in genere - Debiti non soddisfatti della società scissa - Responsabilità solidale di tutte le società partecipanti all'operazione - Sussistenza - Limiti - Riparto dell'onere probatorio.
In tema di scissione societaria, la responsabilità per i debiti della società scissa previsti dagli artt. 2506-bis, comma 2 e 2506-quater, comma 3, c.c., si estende in via solidale e sussidiaria a tutte le società partecipanti all'operazione, ciascuna delle quali risponde, tuttavia, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, il cui ammontare è onere di ciascuna di esse dimostrare in giudizio, quale fatto parzialmente impeditivo della pretesa altrui ed in virtù del principio di vicinanza della prova.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 36690 del 25/11/2021 (Rv. 662935 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2506 bis, Cod_Civ_art_2506 quater, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2697
Corte
Cassazione
36690
2021