Qualità di socio amministratore e membro del consiglio di amministrazione – Cass. n. 36362/2021
Societa' - di capitali - societa' per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) - organi sociali - amministratori - in genere - Lavoratore dipendente di società di capitali - Qualità di presidente del consiglio di amministrazione o di amministratore unico -Incompatibilità - Ragioni - Conseguenze - Qualità di socio amministratore e membro del consiglio di amministrazione - Compatibilità - Condizioni - Accertamento in concreto.
In tema di imposte sui redditi delle persone giuridiche, sussiste l'incompatibilità assoluta tra la qualità di lavoratore dipendente di una società di capitali e la carica di presidenza del consiglio di amministrazione o di amministratore unico della stessa, in quanto il cumulo nella stessa persona dei poteri di rappresentanza dell'ente sociale, di direzione, di controllo e di disciplina rende impossibile quella diversificazione delle parti del rapporto di lavoro e delle relative distinte attribuzioni che è necessaria perché sia riscontrabile l'essenziale ed indefettibile elemento della subordinazione, con conseguente indeducibilità dal reddito della società del relativo costo da lavoro dipendente. La compatibilità della qualità di socio amministratore, membro del consiglio di amministrazione di una società di capitali, con quella di lavoratore dipendente della stessa società, ai fini della deducibilità del relativo costo dal reddito di impresa, non deve essere verificata solo in via formale, con riferimento esclusivo allo statuto e alle delibere societarie, occorrendo invece accertare in concreto la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione gerarchica, del potere direttivo e di quello disciplinare e, in particolare, lo svolgimento di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale rivestita.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 36362 del 23/11/2021 (Rv. 663056 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2094, Cod_Civ_art_2380