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Debito di restituzione derivante da un contratto di mutuo stipulato – Cass. n. 11040/2022

Società' - di persone fisiche (nozione, caratteri, distinzioni) - società' semplice - rapporti tra soci - amministrazione - congiuntiva - Società di persone - clausola di amministrazione congiuntiva per gli atti di straordinaria amministrazione, ritualmente risultante dal registro imprese - Mancato consenso di un socio per la stipulazione di un mutuo - Opponibilità a lui del debito di restituzione - Esclusione.

 

Nelle società di persone, il debito di restituzione derivante da un contratto di mutuo stipulato senza il consenso di tutti i soci, in violazione della clausola statutaria - regolarmente iscritta nel registro delle imprese e, quindi, conoscibile dall'altro contraente - che, in deroga alla disciplina generale, preveda per gli atti di straordinaria amministrazione che il potere rappresentativo sia esercitato congiuntamente da tutti i soci, non è opponibile al socio rimasto estraneo all'accordo negoziale, risultando irrilevante che la società abbia utilizzato le somme mutuate, perché anche la eventuale ratifica tacita della società deve provenire dall'organo competente a provvedere su di essa e con le modalità richieste per l’atto da ratificare.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 11040 del 05/04/2022 (Rv. 664377 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1399, Cod_Civ_art_2258, Cod_Civ_art_2293

 

Corte

Cassazione

11040

2022