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Società di capitali cancellata dal registro delle imprese – Cass. n. 35081/2022

Società - di capitali - prescrizione civile – decorrenza - Società di capitali cancellata dal registro delle imprese - Azione dei creditori sociali nei confronti del liquidatore - Art. 2456, comma 2, c.c., nel testo previgente alla riforma introdotta dal d.lgs. n. 6 del 2003 - Prescrizione - Decorrenza.

 

In applicazione dell'art. 2456, comma 2, c.c., nel testo previgente alla riforma introdotta dal d.lgs. n. 6 del 2003, l'azione dei creditori sociali nei confronti del liquidatore della società cancellata dal registro delle imprese, cui sia addebitata la responsabilità del mancato pagamento dei loro crediti, può essere esperita a seguito della cancellazione della società e, dalla data di tale adempimento, in applicazione dell'art. 2935 c.c., comincia a decorrere anche il termine di prescrizione del corrispondente diritto, senza che abbia alcun rilievo il momento in cui la società si sia effettivamente estinta (in base alla disciplina all'epoca vigente, diversa da quella attuale) o quello in cui il fatto illecito del liquidatore sia divenuto effettivamente conoscibile ai terzi interessati.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 35081 del 29/11/2022 (Rv. 666453 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2456, Cod_Civ_art_2947, Cod_Civ_art_2935

 

Corte

Cassazione

35081

2022