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Versamenti "in conto capitale" del socio – Cass. n. 33957/2022

Società - di capitali - società per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) - costituzione - modi di formazione del capitale - limite legale - conferimenti - obbligazioni in genere - cessione dei crediti - obbligo di garanzia del cedente - Versamenti "in conto capitale" del socio - Natura giuridica - Conseguenze - Credito alla restituzione - Inesistenza - Cessione - Disciplina - Art. 1266 c.c. - Applicabilità.

 

I versamenti "in conto capitale" del socio - a differenza dei finanziamenti in senso stretto, che comportano un diritto del socio alla loro restituzione anche se questi ceda a terzi la propria partecipazione - sono assimilabili ai conferimenti ed al capitale "di rischio" della società, così da entrare a far parte del suo patrimonio, senza che sorga alcun credito alla restituzione, che è solo eventuale, in quanto dipendente dalla condizione in cui si troverà il patrimonio sociale al momento della liquidazione e, in particolare, dalla presenza di valori sufficienti a consentire il rimborso dopo l'integrale soddisfacimento dei creditori sociali. Tuttavia, ove il socio ceda a terzi, a titolo oneroso, tale inesistente credito restitutorio verso la società, il relativo contratto non è nullo per mancanza dell'oggetto, ma determina a favore del cessionario l'attribuzione della garanzia dell'esistenza del credito, di cui all'art. 1266, primo comma, c.c., essendo lo stesso tenuto al pagamento del prezzo, che non diviene indebito.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 33957 del 17/11/2022 (Rv. 666240 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2438, Cod_Civ_art_2442, Cod_Civ_art_1266, Cod_Civ_art_2467

 

Corte

Cassazione

33957

2022