Pronuncia di nullità per motivi diversi da quelli dedotti anche in appello – Cass. n. 10233/2023
Società' - di capitali - società' cooperative (nozione, caratteri, distinzioni, tipi: a responsabilita' limitata e non limitata) - organi sociali - assemblea - deliberazioni - Società - Delibera assembleare - Azione di nullità - Poteri del giudice - Pronuncia di nullità per motivi diversi da quelli dedotti anche in appello - Sussistenza - Ragioni - Differenza rispetto alla domanda su esecuzione o annullamento della delibera - Applicazione del principio della domanda - Necessità - Conseguenze - Obbligo, in entrambi i casi, di rispetto della decadenza - Sussistenza.
In tema di società, il giudice, se investito dell'azione di nullità di una delibera assembleare, ha sempre il potere (e il dovere), in ragione della natura autodeterminata del diritto cui tale domanda accede, di rilevare e di dichiarare in via ufficiosa, e anche in appello, la nullità della stessa per un vizio diverso da quello denunciato; se, invece, la domanda ha per oggetto l'esecuzione o l'annullamento della delibera, la rilevabilità d'ufficio della nullità di quest'ultima da parte del giudice nel corso del processo e fino alla precisazione delle conclusioni dev'essere coordinata con il principio della domanda per cui il giudice, da una parte, può sempre rilevare la nullità della delibera, anche in appello, trattandosi di eccezione in senso lato, in funzione del rigetto della domanda ma, dall'altra parte, non può dichiarare la nullità della delibera impugnata ove manchi una domanda in tal senso ritualmente proposta, anche nel corso del giudizio che faccia seguito della rilevazione del giudice, dalla parte interessata; nell'uno e nell'altro caso, tuttavia, tale potere (e dovere) di rilevazione non può essere esercitato dal giudice oltre il termine di decadenza, la cui decorrenza è rilevabile d'ufficio e può essere impedita solo dalla formale rilevazione del vizio di nullità ad opera del giudice o della parte, pari a tre anni dall'iscrizione o dal deposito della delibera stessa nel registro delle imprese ovvero dalla sua trascrizione nel libro delle adunanze dell'assemblea.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10233 del 18/04/2023 (Rv. 667604 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1421, Cod_Civ_art_2364, Cod_Civ_art_2379, Cod_Civ_art_2380, Cod_Civ_art_2380_2, Cod_Civ_art_2381