Esistenza di somme residuate dalla liquidazione e attribuite al socio – Cass. n. 10752/2023
Societa' - di capitali - società a responsabilità limitata (nozione, caratteri, distinzioni) - scioglimento - Credito verso la società cancellata dal registro delle imprese - Legittimazione passiva del socio - Esistenza di somme residuate dalla liquidazione e attribuite al socio - Onere della prova - A carico del creditore - Utilizzazione delle dette somme per pagare altri debiti della società - Onere della prova - A carico del socio convenuto in giudizio - Fattispecie.
In caso di credito non soddisfatto verso la società di capitali cancellata dal registro delle imprese, il socio può essere obbligato a rispondere verso il creditore sociale ove quest'ultimo provi l'avvenuta distribuzione dell'attivo e la conseguente riscossione di una quota di esso da parte del socio in base al bilancio finale di liquidazione, incombendo, di converso, sul socio convenuto in giudizio l'onere della prova di aver effettivamente utilizzato le somme ricevute in base al bilancio finale di liquidazione per il pagamento dei debiti della società. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte di appello che aveva erroneamente ritenuto provato, da parte del socio, il pagamento, con le somme rivenienti dalla liquidazione finale, di altri creditori della società sulla sola base dell'emissione di assegni bancari, la cui consegna non ha, di per sé, efficacia solutoria).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 10752 del 21/04/2023 (Rv. 667684 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2495, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2491