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Limitazione ai beni inclusi nel patrimonio attribuito alla società beneficiaria – Cass. n. 11004/2023

Societa' - fusione - Beni - immateriali - marchio (esclusivita' del marchio) - Scissione parziale - Fattispecie traslativa - Limitazione ai beni inclusi nel patrimonio attribuito alla società beneficiaria - Sussistenza - Denominazione sociale e marchio - Autonomia - Conseguenze in caso di trasferimento del marchio - Trasferimento della denominazione sociale - Limiti e condizioni.

 

Con riferimento ai segni distintivi, la scissione parziale societaria dà luogo ad una vicenda non meramente organizzativa, ma sostanzialmente traslativa dei beni inclusi nel patrimonio attribuito alla società beneficiaria della scissione, con la conseguenza che, essendo il marchio e la denominazione sociale dei segni distintivi autonomi - avendo il primo la funzione di identificare i prodotti fabbricati o commercializzati od i servizi resi da un imprenditore, la seconda quella di individuare la società come soggetto di diritto - l'attribuzione del marchio non implica anche il trasferimento della denominazione sociale, la quale può essere oggetto di valido trasferimento "inter vivos", anche ove assimilata alla ditta sociale, solo nel caso in cui sia ceduta l'intera azienda, previo espresso consenso dell'alienante.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 11004 del 26/04/2023 (Rv. 667740 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2564, Cod_Civ_art_2565, Cod_Civ_art_2567, Cod_Civ_art_2573, Cod_Civ_art_2506_2, Cod_Civ_art_2506, Cod_Civ_art_2506_3

 

Corte

Cassazione

11004

2023