Società - fusione - Fusione o incorporazione - Effetti giuridici - Adempimento delle formalità pubblicitarie - Legittimazione ad impugnare della società risultante dalla fusione di quella presente in primo grado (o incorporante la stessa) - Prova del predetto adempimento - Necessità.
Gli effetti giuridici della fusione o dell'incorporazione si producono dal momento dell'adempimento delle formalità pubblicitarie concernenti il deposito, per l'iscrizione nel registro delle imprese, dell'atto di fusione; ne consegue che - ai fini del riconoscimento della legittimazione all'impugnazione della società incorporante o risultante dalla fusione, in qualità di successore della società soccombente nel grado precedente - è necessaria la prova del predetto adempimento.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 12128 del 08/05/2023 (Rv. 667583 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2504, Cod_Civ_art_2504_2, Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_110, Cod_Proc_Civ_art_339, Cod_Proc_Civ_art_342
Corte
Cassazione
12128
2023