Società per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 5252 del 28/02/2024 (Rv. 670275-01)
Organi sociali - amministratori - responsabilità - Azione del curatore verso l’amministratore di società ex art. 146 l. fall., come modif. dal d.lgs. n. 14 del 2019 - Applicabilità ai giudizi in corso - Sussistenza - Ragioni - Criterio di valutazione del danno salva diversa deduzione e prova adatta al caso concreto - Sussistenza.
In tema di risarcimento del danno da responsabilità promossa dal curatore fallimentare ex art. 146 l.fall. nei confronti dell'amministratore, il meccanismo di liquidazione del "differenziale dei netti patrimoniali", di cui all'art. 2486, comma 3, c.c., come modificato dall'art. 378, comma 2, del d.lgs. n. 14 del 2019, c.d. codice dell'impresa (CCII), è applicabile, in quanto latamente processuale, anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore di detta norma, atteso che essa stabilisce non già un nuovo criterio di riparto di oneri probatori, ma un criterio, rivolto al giudice, di valutazione del danno rispetto a fattispecie integrate dall'accertata responsabilità degli amministratori per atti gestori non conservativi dell'integrità e del valore del capitale dopo il verificarsi di una causa di scioglimento della società, salva la deduzione e individuazione di elementi di fatto legittimanti l'uso di un diverso criterio liquidatorio più aderente alla realtà del caso concreto.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 5252 del 28/02/2024 (Rv. 670275-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2486