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Fusione - effetti - impugnazioni civili - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 7711 del 21/03/2024 (Rv. 670694-01)

Appello - legittimazione - attiva - Società risultante dalla fusione, con altre società, della società originariamente convenuta che sia anche conferitaria di ramo d'azienda - Duplice legittimazione a proporre appello in luogo della società incorporata - Sussistenza - Conseguenze in tema di prova del titolo successorio.

La società risultante dalla fusione, con altre, della società originariamente convenuta in giudizio, che sia anche conferitaria di un ramo d'azienda, è legittimata a proporre appello in luogo della società incorporata, parte del giudizio di primo grado e cedente del ramo d'azienda, non solo per effetto della intervenuta fusione, ma anche per effetto della cessione, assumendo così una duplice legittimazione, quella di successore a titolo universale, che le deriva dalla fusione, e quella di successore a titolo particolare, che le deriva dalla cessione di ramo d'azienda, con la conseguenza che, ove si qualifichi come cessionaria del ramo d'azienda, può limitarsi ad allegare tale titolo, specificandolo nell'intestazione dell'impugnazione, trattandosi di un titolo di natura pubblica e, quindi, di contenuto accertabile.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 7711 del 21/03/2024 (Rv. 670694-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2504_2, Cod_Civ_art_2555, Cod_Civ_art_2556, Cod_Proc_Civ_art_110, Cod_Proc_Civ_art_111