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Società' per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) - organi sociali - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 7864 del 22/03/2024 (Rv. 670713-01)

Amministratori - responsabilità - Amministratore di fatto - Assunzione non autorizzata della gestione di una società - Configurabilità - Limiti - Conseguenze - Opponibilità alla società di atti compiuti dall'amministratore di fatto - Ratifica - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

Coloro che si siano ingeriti nella gestione sociale, in assenza di una qualsivoglia investitura da parte della società, possono esserne considerati amministratori di fatto, a meno che non risulti che abbiano compiuto atti gestori solo occasionali, con la conseguenza che, ai fini dell'opponibilità degli atti compiuti dal gestore alla società gerita, non è necessaria la ratifica. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva escluso fosse necessaria una ratifica della società gerita allo scopo di renderle opponibile il verbale di accettazione senza riserve di un'opera commissionata, sottoscritto dall'amministratore di fatto).

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 7864 del 22/03/2024 (Rv. 670713-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2392, Cod_Civ_art_2028, Cod_Civ_art_2029, Cod_Civ_art_2032, Cod_Civ_art_1399