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Società' per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) - organi sociali - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 8069 del 25/03/2024 (Rv. 670860-02)

Amministratori - responsabilità - Responsabilità degli amministratori sociali per mala gestione - Parametri per la liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. - Criteri del deficit fallimentare o criterio differenziale e criterio dei c.d. netti patrimoniali - Recepimento nell'art. 2486 c.c. - Doveri del giudice.

In tema di responsabilità degli amministratori di società di capitali per il compimento di atti gestori non conservativi dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, i criteri di liquidazione del danno previsti dall'art. 2486, comma 3, c.c., come modificato dall'art. 378, comma 2, del d.lgs. n. 14 del 2019, costituiti dalla differenza dei netti patrimoniali e dal deficit patrimoniale, attengono ad una valutazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c. e sono applicabili a meno che in causa non siano dedotti e individuati elementi di fatto legittimanti l'uso di un diverso criterio liquidatorio più aderente alla realtà del caso concreto - anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore della citata norma.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 8069 del 25/03/2024 (Rv. 670860-02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2486, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2392, Cod_Civ_art_2476