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Societa' per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) - organi sociali - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 8069 del 25/03/2024 (Rv. 670860-03)

Amministratori - responsabilità - Responsabilità dell'amministratore di società - Insindacabilità del merito delle scelte di gestione - Contenuto - Limiti - Violazioni di norme tributarie - Esclusione.

In tema di responsabilità dell’amministratore per i danni cagionati alla società amministrata, il principio della insindacabilità del merito delle scelte di gestione (cd. business judgement rule), le quali possono eventualmente rilevare come giusta causa di revoca dell'amministratore, ma non come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società, non si applica in presenza di irragionevolezza, imprudenza o arbitrarietà palese dell'iniziativa economica e, tantomeno, in caso di inequivoche violazioni di legge come, in particolare, nel caso di violazione di norme tributarie.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 8069 del 25/03/2024 (Rv. 670860-03)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2392, Cod_Civ_art_2476