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Societa' per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) - scioglimento - effetti - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 10413 del 17/04/2024 (Rv. 671095-01)

Divieto di nuove operazioni - Causa di scioglimento della società - Obblighi dell'amministratore - Violazione degli artt. 2485 e 2486 c.c. - Duplice profilo di responsabilità - Contenuto.

In presenza di una causa di scioglimento della società, gli amministratori sono esposti a una duplice e distinta responsabilità patrimoniale: da un lato, per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi, a seguito del ritardo o dell'omissione nell'accertamento della causa di scioglimento e nel deposito della relativa dichiarazione nel registro delle imprese, e, dall'altro lato, per i danni arrecati a tali soggetti dagli atti o dalle omissioni compiute in violazione del divieto di gestire la società se non a fini conservativi.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 10413 del 17/04/2024 (Rv. 671095-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2485, Cod_Civ_art_2486