Capitale sociale conferimenti - fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - finanziamenti dei soci in favore della società - Obbligo di restituzione del rimborso percepito entro l’anno anteriore al fallimento - Azione del curatore - Natura - Fondamento.
In tema di finanziamenti dei soci in favore della società, l'azione del curatore volta ad ottenere la restituzione del rimborso, percepito entro l'anno anteriore al fallimento, non ha natura di ripetizione dell'indebito, bensì di revocatoria di carattere speciale, poiché l'art. 2467, comma 1, c.c. (ratione temporis applicabile) delinea un'inefficacia ex lege del rimborso e stabilisce una presunzione assoluta della scientia decotionis.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 15196 del 30/05/2024 (Rv. 671470-02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2467