Finanziamenti dei soci in favore della società - Postergazione legale ex art. 2467 c.c. - Natura sostanziale - Finalità - Restituzione del finanziamento da parte degli amministratori - Responsabilità.
In tema di finanziamenti dei soci in favore della società, la postergazione disposta dall'art. 2467 c.c., operando già durante la vita della società e non solo nel momento in cui si apre un concorso formale con gli altri creditori sociali, integra una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto alla restituzione del finanziamento, sino a quando non sia superata la situazione di difficoltà economico-finanziaria, con conseguente responsabilità degli amministratori della società, poi fallita, che abbiano restituito ai soci somme in violazione della norma predetta.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 15196 del 30/05/2024 (Rv. 671470-03)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2467, Cod_Civ_art_2392, Cod_Civ_art_2476