tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - sanzioni - sanzioni pecuniarie - violazioni dell'obbligo di fatturazione – Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 4621 del 26/02/2014
Cessionario o committente - Obbligo di regolarizzare l'operazione ex art. 41, quinto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Portata - Inosservanza - Conseguenze - Dichiarazione annuale priva dell'indicazione degli acquisti non regolarizzati - Illecito ex art. 43 del citato d.P.R. n. 633 del 1972 - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 4621 del 26/02/2014
In tema di IVA, l'inosservanza dell'obbligo a carico del cessionario o del committente, ai sensi dell'art. 41, quinto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (applicabile "ratione temporis", poi abrogato dall'art. 16 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, e sostituito con le disposizioni di cui all'art. 6 di quest'ultimo), di regolarizzare l'operazione imponibile, posta in essere dal cedente o dal prestatore senza emissione di fattura o con fattura irregolare, configura un autonomo illecito omissivo - avente il duplice scopo di individuare l'autore della violazione dell'obbligo di fatturazione e di ottenere il pagamento dell'imposta dal soggetto tenuto comunque a corrisponderla in via di rivalsa -, e non trasforma il cessionario o committente in soggetto passivo del tributo, che resta il solo cedente o prestatore. Ne consegue che l'omessa indicazione, nella dichiarazione annuale del cessionario o del committente, degli acquisti non regolarizzati non consente di ravvisare la condotta di infedele dichiarazione sanzionata dall'art. 43, secondo comma, del citato d.P.R. n. 633 del 1972, mentre, la configurabilità di un autonomo illecito a carico del cessionario o committente rende insufficiente, al fine di escludere l'applicabilità delle sanzioni, l'indicazione di maggiori corrispettivi in dichiarazione ed il pagamento della maggiore imposta dovuta.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 4621 del 26/02/2014