Tributi (in generale) - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - notificazioni - Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 9083 del 06/05/2015
Impugnazione - Notificazione presso il procuratore domiciliatario - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Sussistenza - Sanatoria - Modalità. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 9083 del 06/05/2015
In tema di contenzioso tributario, qualora l'impugnazione di una sentenza non sia stata notificata presso il domicilio eletto, ma presso il procuratore non domiciliatario, non trova applicazione l'art. 330 cod. proc. civ., ma l'art. 17 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, atteso il carattere speciale di tale disposizione, che prevale sulla disciplina dettata dal codice di procedura civile; la notificazione peraltro, in quanto effettuata in un luogo che ha pur sempre un collegamento con il destinatario, non è giuridicamente inesistente, ma è affetta da nullità, sanabile "ex tunc" per effetto del raggiungimento dello scopo dell'atto, sia mediante la rinnovazione della notificazione, sia mediante la costituzione in giudizio dell'intimato.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 9083 del 06/05/2015