Lite pendente sull'imposta complementare - Effetti sull'imposta principale - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 3482 del 14/02/2014
In tema di INVIM, la definizione agevolata, ex art. 53 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, della lite pendente relativa all'imposta complementare dovuta dal contribuente per l'ipotesi di rideterminazione dei valori dichiarati ai fini dell'incremento rappresentativo della base imponibile, non si ripercuote in alcun modo sull'imposta principale, riferendosi il concetto di "lite pendente" esclusivamente all'imposta che ne costituisce l'oggetto, con conseguente efficacia limitata della definizione della specifica pendenza giudiziale.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 3482 del 14/02/2014