tributi (in generale) - disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972) - agevolazioni varie - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 3931 del 19/02/2014
Benefici prima casa - Appartamento acquistato da uno dei coniugi già proprietario, originariamente in comunione legale con l'altro, di diverso immobile, dopo la loro separazione legale - Spettanza dei benefici - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 3931 del 19/02/2014
In tema di benefici fiscali "prima casa" di cui all'art. 1, nota II bis, lett. b), della Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n.131, al verificarsi della separazione legale, la comunione tra coniugi di un diritto reale su un immobile, ancorchè originariamente acquistato in regime di comunione legale, deve essere equiparata alla contitolarità indivisa dei diritti sui beni tra soggetti tra loro estranei, che è compatibile con le agevolazioni suddette, atteso che la facoltà di usare il bene comune, che non impedisca a ciascuno degli altri comunisti di "farne parimenti uso" ai sensi dell'art. 1102 cod. civ., non consente di destinare la casa comune ad abitazione di uno solo dei comproprietari, per cui la titolarità della quota è simile a quella di un immobile inidoneo a soddisfare le esigenze abitative.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 3931 del 19/02/2014