tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta di registro - applicazione dell'imposta - interpretazione degli atti - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 6405 del 19/03/2014
Pluralità di atti diversi, non contestuali - Interpretazione ai fini fiscali - Art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Preminenza della causa reale dell'operazione economica rispetto alle forme negoziali concretamente adoperate - Valutazione di circostanze di fatto ed elementi extratestuali - Possibilità - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 6405 del 19/03/2014
In tema di determinazione dell'imposta di registro, in caso di pluralità di atti non contestuali va attribuita preminenza, in applicazione dell'art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, alla causa reale dell'operazione economica rispetto alle forme negoziali adoperate dalle parti, sicché, ai fini della individuazione del corretto trattamento fiscale, è possibile valutare, ai sensi dell'art. 1362, secondo comma, cod. civ., circostanze ed elementi di fatto diversi da quelli emergenti dal tenore letterale delle previsioni contrattuali. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha riformato la sentenza impugnata che, con riferimento alla complessiva operazione esaminata, - consistita in una costituzione di società con conferimento di azienda e successiva integrale cessione delle sue quote - qualificata dal fisco come cessione di azienda, aveva ritenuto preclusa un'interpretazione fondata anche su elementi extratestuali in virtù della considerazione che l'imposta di registro è imposta d'atto).
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 6405 del 19/03/2014