tributi (in generale) - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 6900 del 24/03/2014
Pagamento di un tributo non dovuto - Rimborsi - Regola generale in materia tributaria - Necessità dell'istanza di parte - Rispetto del termine di decadenza - Rimborso d'ufficio - Eccezionalità - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 6900 del 24/03/2014
Nell'ordinamento tributario vige, per la ripetizione dell'indebito, un regime speciale basato sull'istanza di parte, da presentare, a pena di decadenza, nel termine previsto dalle singole leggi di imposta o, in difetto, dalle disposizioni sul contenzioso tributario (artt. 19, comma 1, lett. g), e 21, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), per cui le norme che contemplano il rimborso ufficioso - che, ove applicabili, escludono la necessità dell'istanza - vanno considerate di stretta interpretazione attesa la loro natura eccezionale. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, reiettiva di una richiesta di rimborso presentata dal contribuente per ottenere la restituzione degli importi differenziali pagati, a titolo di TARSU, in virtù di una delibera comunale annullata dal Consiglio di Stato che ne aveva determinato un incremento).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 6900 del 24/03/2014