tributi (in generale) - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - procedimento di appello - atto di appello - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 6691 del 21/03/2014
Agenzia delle entrate - Qualità di parte processuale e capacità di stare in giudizio - Spettanza al direttore ovvero ad altra persona preposta al reparto competente - Conseguenze - Atto di appello - Sottoscrizione da parte del funzionario delegato al settore contenzioso - Ammissibilità - Condizioni. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 6691 del 21/03/2014
In tema di contenzioso tributario, gli artt. 10 e 11, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 riconoscono la qualità di parte processuale e conferiscono la capacità di stare in giudizio all'ufficio locale dell'agenzia delle entrate nei cui confronti è proposto il ricorso, organicamente rappresentato dal direttore o da altra persona preposta al reparto competente, da intendersi con ciò stesso delegata in via generale, sicchè è validamente apposta la sottoscrizione dell'appello dell'ufficio finanziario da parte del preposto al reparto competente, anche ove non sia esibita in giudizio una corrispondente specifica delega, salvo che non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all'ufficio appellante o, comunque, l'usurpazione del potere d'impugnare la sentenza.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 6691 del 21/03/2014