Provvedimenti di condono - Irrevocabilità dell'accordo - Portata - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 6699 del 21/03/2014
L'irrevocabilità dell'accordo con cui lo Stato rinuncia ad una parte della pretesa fiscale accertata ed il contribuente ottiene un risparmio conveniente, costituisce il presupposto indefettibile alla base dei provvedimenti di condono fiscale, atteso che l'Erario si serve di questi ultimi anche per liberare risorse di uomini e mezzi da destinare ad attività diverse dal contenzioso. Ne consegue che il contribuente, una volta aderito al condono con il versamento dell'importo dovuto, non può presentare una nuova domanda per la medesima fattispecie, in quanto i periodi d'imposta da esso coperti non possono più essere "rivisitati" proprio a causa della scelta fatta e della implicita rinuncia ad ogni pretesa che, direttamente o indirettamente, trovi fondamento in fatti relativi agli anni condonati.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 6699 del 21/03/2014