Benefici fiscali per l'acquisto della prima casa - Condizioni - Situazioni di fatto contrastanti con il dato anagrafico - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie in tema di separazione di fatto tra coniugi. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 7069 del 26/03/2014
I benefici fiscali "prima casa" di cui all'art. 1, nota II bis, lett. b), della Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n.131, spettano unicamente a chi possa dimostrare, in base a risultanze certificate, di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto o uso di altro immobile ubicato nel medesimo Comune, senza che, a tal fine, possano rilevare situazioni di fatto contrastanti con le risultanze del dato anagrafico. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso la compatibilità con le suddette agevolazioni fiscali della separazione di fatto tra coniugi).
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 7069 del 26/03/2014