tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 – Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 10082 del 09/05/2014
Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 504 del 1992 - Sopraelevazione di fabbricato avente caratteristiche di prima abitazione e costituente pertinenza dello stesso - Area fabbricabile - Configurabilità - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 10082 del 09/05/2014
In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), in caso di edificazione di una abitazione mediante sopraelevazione di un preesistente fabbricato, la base imponibile è costituita dal valore dell'area utilizzata a scopo edificatorio, trovando applicazione l'art. 5, comma 6, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in quanto il meccanismo impositivo individuato dal legislatore non considera ai fini ICI il fabbricato in corso di ristrutturazione, ma l'area su cui lo stesso insiste, che, per tale motivo, ridiventa fabbricabile "ab origine" fino a quando la ristrutturazione dell'immobile non sia stata completata.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 10082 del 09/05/2014