tributi (in generale) - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - procedimento di appello - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 9810 del 07/05/2014
Art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 - Divieto di nuove domande in appello - Ufficio finanziario - Applicabilità - Conseguenze - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 9810 del 07/05/2014
In tema di contenzioso tributario, il divieto di domande nuove previsto all'art. 57, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, trova applicazione anche nei confronti dell'Ufficio finanziario, al quale non è consentito, innanzi al giudice d'appello, avanzare pretese diverse, sotto il profilo del fondamento giustificativo, e dunque sul piano della "causa petendi", da quelle recepite nell'atto impositivo, altrimenti ledendosi la concreta possibilità per il contribuente di esercitare il diritto di difesa attraverso l'esternazione dei motivi di ricorso, i quali, necessariamente, vanno rapportati a ciò che nell'atto stesso risulta esposto. (Nella specie, concernente la rettifica e liquidazione di maggiore imposta di registro in relazione ad un contratto di acquisto di azienda, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto correttamente effettuata la rettifica del valore di avviamento dell'azienda sulla base di coefficienti di redditività diversi da quelli recepiti nell'atto impositivo e menzionati esclusivamente nell'atto di appello).
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 9810 del 07/05/2014